Prima di entrare ad analizzare le informazioni necessarie per l’avviamento di una attività in franchising è bene chiarirne i concetti di base con una particolare attenzione verso i soggetti che danno luogo al sistema commerciale definito “franchising” o “affiliazione”.
Il franchising è quella formula commerciale per la quale il detentore d’affermati prodotti e/o servizi sceglie, come propria strategia di sviluppo, di allargare la sua attività attraverso la cessione ad altri del suo know-how, dei suoi prodotti e del suo metodo di distribuzione e rifornimenti dietro compensi determinati dall’entità dei ritorni economici e d’immagine.
Il franchisor o affiliante è quell’imprenditore proprietario di un’azienda di prodotti o servizi che, avendo consolidato nel tempo la sua notorietà grazie alla validità dell’offerta sotto i profili della qualità e della competitività, decide di espandere la sua copertura territoriale attraverso il ricorso all’ormai collaudata formula del franchising piuttosto che affrontare direttamente la gestione di nuovi punti vendita.
Il franchisee o affiliato è quel futuro imprenditore che decide l’affiliazione ad un marchio affermato piuttosto che intraprendere un’attività commerciale in proprio in un non conosciuto punto vendita con prodotti o servizi non altrettanto noti.
Con tutto quel che ne consegue in termini di lungo e passivo avviamento commerciale dell’attività e dell’incerto accoglimento della sua offerta da parte del mercato.
Il 25 maggio del 2004 entrava in vigore la tanto aspettata e desiderata legge sul franchising, la così detta Legge 129/04, che regolamentava le “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” in Italia.
Per più di trent’anni nel nostro Paese sono state realizzate operazioni commerciali attraverso accordi di franchising senza un quadro normativo specifico e con molti aspetti che andavano definiti.
Bisogna ricordare che il legislatore italiano, nell’intento di elaborare un disegno di legge sul franchising, si è adeguato ai Paesi che hanno già disciplinato questa materia, sia per quanto riguarda il contenuto, sia per quel che attiene alla snellezza della forma.
Pertanto, è stato scelto di legiferare sul franchising, non dal punto di vista strettamente contrattuale come era successo in qualche proposta di legge presentata anni addietro, ma seguendo una disclosure law, cioè il complesso di informazioni che l’affiliante (franchisor) deve fornire al potenziale affiliato (franchisee) prima della sottoscrizione del contratto.
L’attuale normativa si fondamenta sui vari aspetti dell’informazione tra le parti tale da poter tutelare il sistema del franchising ed, in particolar modo, la parte più debole, il franchisee o affiliato.
Sarebbe stato un grande errore, infatti, cercare di legiferare il franchising sul contenuto del contratto, dal momento che ogni formula di franchising ha delle caratteristiche particolari che difficilmente possono essere inserite in un quadro normativo.