Pagina a cura dell’Ufficio Legislativo di Confesercenti
Con il 4 maggio si apre la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.
Le misure contenute nel DPCM del 26 aprile, approvato in applicazione del DL n. 19/2020, si applicano in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile e sono efficaci fino al 17 maggio.
Il Presidente del Consiglio nella conferenza stampa ha dato alcune anticipazioni sulle prossime aperture, relative alle attività commerciali oggi ancora sospese e ad altre attività chiuse, quali ristorazione e stabilimenti balneari, che dovrebbero avvenire nelle settimane successive (a quanto dichiarato, rispettivamente 18 maggio e 1° giugno): trattasi ovviamente di annunci che per ora non hanno riscontro tecnico, ma che ci auguriamo di poter commentare quanto prima.
Naturalmente rimane fermo quanto è noto in relazione alla possibilità per le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, di introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Le novità rispetto al provvedimento previgente, in sintesi, sono le seguenti:
SPOSTAMENTI AMMESSI
– Si continuano a consentire solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità: tra queste ultime, sono considerati possibili gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine.
– In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
– È consentito comunque il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Non si tratta più di mera raccomandazione.
– È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto.
– Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, anche non nei pressi della propria abitazione (limite non previsto), purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
– L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tali regole; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato.
– Si conferma l’esigenza della predisposizione dell’autocertificazione per gli spostamenti, considerato che essi sono tuttora consentiti solo per le ragioni tassative sopra enunciate (comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o di assoluta urgenza), che dunque vanno dichiarate in caso di controllo. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
SOSPENSIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ, CELEBRAZIONI
– Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
– Rimane ferma ogni altra sospensione già prevista, quali quelle inerenti le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
– L’apertura dei luoghi di culto continua ad essere condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
– Sono sempre sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (disponibile qui), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’allegato 1 viene aggiunta la vendita di fiori, piante, semi e fertilizzanti quale attività di commercio al dettaglio ammessa.
– Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 (disponibile qui).
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
– Sono ancora sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre viene ammessa ex novo la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
– Continuano a rimanere chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
ALTRE ATTIVITÀ
– Ancora sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (disponibile qui).
– Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
– In ordine alle attività professionali ammesse si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
– Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (disponibile qui).
– Fra le attività produttive industriali e commerciali ammesse ex novo troviamo i cantieri, tutto il comparto del commercio all’ingrosso, le attività degli agenti e rappresentanti di commercio e delle agenzie di mediazione immobiliare.
– Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
– Non è più previsto invece l’istituto della comunicazione al Prefetto per l’esercizio di attività sospese perché non contenute nell’allegato 3 ma funzionali alle filiere dei prodotti o servizi essenziali. Le attività indicate in tale allegato sono tassative.
PROTOCOLLI DI SICUREZZA
– Le imprese le cui attività sono consentite devono rispettare i contenuti:
✓ del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 (disponibile qui); nonché, per i rispettivi ambiti di competenza,
✓ del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7 (disponibile qui);
✓ del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8 (disponibile qui).
– La mancata attuazione dei protocolli tale da non assicurare adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Inoltre, il Ministero dell’Interno, con circolare del 2 maggio, n. 15350, ha chiarito che per le violazioni dei Protocolli sono applicabili le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 4 del DL n. 19/2020, oltre a quelle penali collegate con le previsioni del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
– Da evidenziare che, ai sensi del protocollo di regolamentazione delle misure da prevedere negli ambienti di lavoro, deve essere costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
– Nel caso dei servizi di trasporto non di linea (NCC, taxi), il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica prevede che risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
TRASPORTI
Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
LINEE GUIDA per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
– Le Linee guida prevedono le seguenti raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:
- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
- Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca
– Per i servizi di trasporto non di linea (NCC, taxi) le linee guida prevedono che sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA
– Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 (disponibile qui) e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
– È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
OBBLIGO DI USO DELLE MASCHERINE
– Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati (chiusi) aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
– A tali fini, per la popolazione generale potranno essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
– Tali mascherine non sono sufficienti per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, per i quali sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. A tali fini sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE (ma solo) previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
– Il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori prevede però che, data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria (qualora intervenga sull’argomento).
– Nell’allegato 4 (disponibile qui) si aggiunge la forte raccomandazione, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.