“A partire da oggi il decreto ministeriale sul Fondo Gasparrini per i mutui prima casa è “operativo””. Così il sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa che ricorda le novità contenute nel testo pubblicato
sabato in Gazzetta ufficiale.
“I moduli – ha scritto Villarosa in una nota – sono stati consegnati alle banche e tutte le filiali, a partire da oggi, sono pienamente operative.
Tra le novità:
- è possibile addebitare al Fondo il 50{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} degli interessi connessi al periodo della sospensione;
- non è più necessaria la presentazione del modello Isee;
- l’accesso al Fondo è stato esteso anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo”.
I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano in situazione di temporanea difficoltà legata all’emergenza Coronavirus possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Il Fondo rifinanziato dal decreto Cura Italia sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile sia su questo sito (www.dt.tesoro.it) sia sul sito di Consap Spa (www.consap.it).
La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di Consap, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Grazie al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd fondo Gasparrini) i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.
Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei potenziali beneficiari a:
- lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del dl n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.