Rokler ricorda alcuni obblighi di legge per partite Iva e società
L’articolo 35 – comma 1 – del DPR 633/72 stabilisce che tutti i soggetti in possesso dipartita IVA devono pubblicare sulla home page dell’eventuale sito internet il codice di partita IVA.
La mancata esposizione di tale dato è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.
Per le società, sia di persone che di capitali, gli obblighi di pubblicità riguardano:
- la sede della società, il numero di iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
- il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le società di capitali); art. 2250 c.c.
- lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
- lo stato di società con unico socio(per le s.p.a e le s.r.l. “unipersonali”).
Per le società di capitali devono pubblicare le informazioni, di cui ai punti precedenti, anche sui loro siti web.
Alle società (sia di persone che di capitali) che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza si applicano le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00 da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
Per le società di capitali, in particolare, ricordiamo che gli obblighi di esposizione dei dati presenti nei punti sopra, riguarda anche la firma inserita nelle mail ordinarie e di posta pec.
Pertanto, si ricorda che oltre alla informativa sull’utilizzo dei cookie e il rimando alla privacy policy del sito bisognerà prestare attenzione affinché anche i dati sopra indicati siano presenti sul sito web.