Lo scorso 9 luglio, la Commissione Europea (“Commissione”) ha pubblicato il progetto di revisione del Regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (“Regolamento” o “VBER” – Vertical Block Exemption Regulation), e dei relativi Orientamenti, in scadenza il prossimo 31 maggio.
Ai sensi del Regolamento, attualmente in vigore, alcune categorie di accordi verticali (conclusi tra soggetti che operano a livelli diversi della catena di produzione/distribuzione), tra cui quelli di franchising, sono esentate dall’applicazione dell’Articolo 101 (1) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), che vieta le intese anticoncorrenziali, in presenza di determinate condizioni (in particolare, quote di mercato delle imprese coinvolte inferiori al 30{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} e assenza di restrizioni fondamentali nell’accordo).
Il progetto di revisione del Regolamento è principalmente finalizzato ad aggiornare la disciplina vigente alle recenti evoluzioni di mercato, con particolare riferimento alle restrizioni online, e a ridurre i costi di conformità a carico delle imprese, mediante un intervento di semplificazione delle previsioni attualmente in vigore.
Next Steps
La consultazione pubblica sul progetto di revisione del Regolamento si è conclusa lo scorso 17 settembre. Tenendo conto dei commenti ricevuti, la Commissione sta lavorando su un testo definitivo di Regolamento che entrerà in vigore il 1° giugno 2022.
Al fine di concedere alle imprese un tempo congruo per adeguarsi alle nuove norme, il progetto di revisione prevede un periodo transitorio di un anno (fino al 31 maggio 2023) entro il quale continueranno a trovare applicazione, per gli accordi verticali già in vigore al 31 maggio 2022, le attuali previsioni del Regolamento.
Contratti di franchising: perché rileva il VBER
Gli accordi relativi all’istituzione di sistemi di franchising possono ricadere nell’ambito di applicazione dell’Articolo 101 (1) TFUE e beneficiare del safe harbor riconosciuto dal VBER, purché siano soddisfatte le condizioni in esso previste, tra le quali, inter alia:
- la quota di mercato del fornitore e quella dell’acquirente non superano il 30{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2};
- eventuali obblighi di non concorrenza limitati alla durata del contratto di franchising;
- l’assenza di restrizioni fondamentali (quale l’imposizione di prezzi di rivendita).
Gli accordi di franchising che non rientrano nell’ambito di applicazione del VBER richiedono invece una valutazione individuale ai sensi dell’Articolo 101 (3) TFUE, ai sensi del quale alcuni accordi restrittivi possono essere esentati dai divieti previsti dal primo comma della medesima previsione, se risultano tali da creare benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza.
Principali cambiamenti proposti dalla Commissione Europea:
- Nuova definizione di “vendite attive”;
- Revisione/integrazione della disciplina applicabile ai sistemi di distribuzione esclusiva/selettiva;
- Le pratiche di dual pricing rientreranno nell’esenzione per categoria;
- Requisito del 10{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} di quota di mercato congiunta per beneficiare del VBER in caso di scambio di informazioni nei sistemi di dual distribution;
- Il principio di equivalenza non sarà più applicabile ai sistemi di distribuzione selettiva;
- Le clausole Most Favoured Nation/Customer “ampie” qualificate come restrizioni escluse.
Focus: Franchising
- I principi cardine attuali rimarranno in vigore: gli accordi di franchising che contengono restrizioni fondamentali (come la fissazione del prezzo di rivendita) e/o le cui parti abbiano una quota di mercato superiore al 30{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} continueranno a non essere coperti dal VBER;
- Le clausole di non concorrenza, che sono necessarie per mantenere l’identità comune e la reputazione della rete di franchising, e che durano più di 5 anni rimangono valide, purché non superino la durata del contratto di franchising stesso;
- Tenuto conto della necessità di monitorare gli standard della rete di franchising, particolare importanza riveste la riduzione della quota di mercato rilevante (10{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2}) in caso di scambi informativi in scenari di dual distribution.
Nuovo VBER – Overview delle principali novità proposte dalla Commissione
- Introduzione di una nuova definizione di vendite attive (ovvero, le vendite attraverso le quali i clienti vengono sollecitati attivamente) tale da ricomprendervi l’utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali (compreso l’utilizzo di media online, gli strumenti di comparazione dei prezzi, le pubblicità sui motori di ricerca online indirizzate a specifici gruppi di clienti o a clienti appartenenti a specifici territori);
- Introduzione del concetto di distribuzione “libera” (né selettiva, né esclusiva), al fine di consentire una maggiore flessibilità alle imprese nel delineare il proprio modello distributivo;
- Previsione di un sistema distributivo di “esclusività condivisa”, che permetterebbe al fornitore di individuare un numero limitato di distributori, all’interno di un determinato territorio o con riferimento ad un determinato gruppo di clienti, come “distributori esclusivi”, purché il loro numero sia “stabilito proporzionalmente al territorio o al gruppo di clienti attribuiti, in modo da garantire un certo volume di affari che preservi i loro investimenti”;
- Previsione, nell’ambito di sistemi di distribuzione esclusiva, della possibilità per il fornitore di trasferire la restrizione delle vendite attive ai clienti che abbiano concluso con il primo o con un suo distributore esclusivo un accordo di distribuzione;
- Previsione, nell’ambito di sistemi di distribuzione selettiva, del:
- rafforzamento della protezione nei confronti dei distributori membri del sistema di distribuzione selettiva rispetto ai distributori non autorizzati;
- superamento del principio di equivalenza, in base al quale i criteri imposti per le vendite online devono essere complessivamente equivalenti ai criteri imposti per i negozi fisici;
- La doppia tariffazione (“dual pricing”), vale a dire l’applicazione al distributore di prezzi all’ingrosso più elevati per i prodotti da vendere online rispetto ai prodotti da vendere offline, non sarà più considerata una restrizione fondamentale: i fornitori potranno quindi fissare prezzi all’ingrosso distinti per le vendite online e le vendite offline effettuate da parte dello stesso distributore, purché tale differenziazione di prezzi sia giustificata dalla necessità di incentivare o ricompensare gli investimenti e rispecchi i costi sostenuti per ciascun canale di vendita;
- In ogni caso, tanto le pratiche di dual pricing quanto quelle di mancata equivalenza potranno beneficiare dell’esenzione di categoria unicamente qualora tali restrizioni non abbiano lo scopo, direttamente o indirettamente, di impedire la vendita e/o l’acquisto di beni e servizi tramite Internet, essendo tale restrizione qualificata, nel progetto di revisione del Regolamento, come una restrizione fondamentale;
- In relazione alle pratiche di duplice distribuzione o “dual distribution” (che si verificano nel caso in cui il fornitore rivenda i propri prodotti, sia tramite propri canali ufficiali, sia tramite distributori indipendenti, rispetto ai quali si pone dunque in posizione di concorrenza diretta) l’esenzione, in caso di scambi informativi, si applicherà unicamente ai contratti tra imprese la cui “quota di mercato aggregata sul mercato rilevante a livello di vendita al dettaglio non supera il 10{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2}”. Per il resto, ai fini dell’applicazione del VBER, continuerà a trovare applicazione la quota di mercato aggregata del 30{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} sul mercato rilevante. Il suddetto beneficio in ipotesi di dual distribution, in precedenza riconosciuto solo ai produttori e ai distributori, è stato inoltre esteso ai grossisti e agli importatori, mentre è escluso nel caso di fornitori di servizi di intermediazione online, che vendono beni e servizi in posizione di concorrenza con le imprese alle quali forniscono anche i servizi di intermediazione online;
- Qualificazione degli obblighi di parità o clausole MFN (Most Favoured Nation/Customer) “ampie” come restrizioni escluse, cui non si applicherebbe più il beneficio dell’esenzione per categoria. Non sarebbe quindi più consentito obbligare gli acquirenti di servizi di intermediazione online a non offrire beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli tramite servizi di intermediazione online
A cura di Bird & Bird Studio Legale Internazionale
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