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Contributi a fondo perduto, ecco la guida

In merito all’Istanza telematica per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. Rilancio:

  1. Una volta trasmessa, l’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file trasmesso.
  2. A seguito di controlli formali e automatici il sistema rilascia:
    1. una “ricevuta di scarto” qualora l’esito sui controlli formali sia negativo;
    2. una prima ricevuta di “presa in carico” se i controlli formali hanno esito positivo, al fine di effettuare ulteriori controlli. Successivamente, in caso di esito positivo il sistema emette una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’IBAN indicato nell’istanza o al contrario una ricevuta di scarto.

Nel caso in cui un soggetto abbia presentato l’istanza e ricevuto l’accoglimento dell’istanza con l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo o al contrario una ricevuta di scarto. possono verificarsi le seguenti fattispecie:

Istanza di rinuncia totale:
Qualora il richiedente si renda conto di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento un’istanza di rinuncia totale al contributo

Mancato percepimento del Contributo spettante:
Qualora un soggetto abbia ricevuto il messaggio di accoglimento ed esecuzione del mandato di pagamento, ma ad oggi non abbia ancora percepito il contributo spettante, stante le dichiarazioni del MEF del 15 settembre 2020 e i monitoraggi sul tema comunicati dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che tale ritardo sia dovuto all’esaurimento dei fondi stanziati per tale misura. Sempre in base alle dichiarazioni del MEF per l’erogazione, sarà necessario attendere un ulteriore stanziamento

Istanza di revisione in autotutela:
Il soggetto richiedente, anche mediante un intermediario delegato può presentare istanza in autotutela, volta alla revisione dell’esito di rigetto o dell’ammontare del contributo erogato sulla base della richiesta precedentemente inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo intercorrente tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020 (nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, il periodo di riferimento era dal 25 giugno al 24 agosto 2020). Al riguardo, Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente specifichi dettagliatamente e con fondatezza i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini un’istanza sostitutiva nei termini.

Contributo a fondo perduto D.L. Ristoro:
Per i soggetti individuati dal Decreto Ristoro in base ai codici ATECO, che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul c/c bancario o postale indicato nell’istanza inviata in precedenza. L’ammontare del beneficio è determinato come quota del contributo già erogato (stabilita in base al codice ATECO).

 

Per i soggetti individuati dal Decreto Ristoro che non abbiano presentato apposita istanza di richiesta del contributo prevista dal Decreto Rilancio

Contributo a fondo perduto D.L. Ristoro
Per i soggetti individuati dal Decreto Ristoro in base ai codici ATECO, che non abbiano presentato istanza di contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza e procedura già previsti dall’Agenzia delle entrate, secondo i criteri stabiliti. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. L’ammontare del beneficio è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.

QUI il modello dell’istanza da inviare attraverso procedura telematica