L’Inps ha pubblicato la circolare n. 47/2020 con cui vengono illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del DL Cura Italia.
La circolare, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge Cura Italia, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
Gli ambiti:
a) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020: l’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.
b) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020: l’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo F).
c) Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS): in aggiunta a quanto disciplinato al precedente paragrafo A), ai sensi del comma 5 dell’articolo 19 del decreto-legge in esame, l’assegno ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è concesso, limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (per l’ambito di applicazione vedasi l’Allegato n. 1 all’interno della circolare allegata a fondo pagine).
d) Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige: con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Si precisa altresì che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto in commento.
e) Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole, per quanto riguarda il settore agricolo, la riforma di cui al D.lgs n. 148/15 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore: «Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.» L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”. Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.
f) Cassa integrazione in deroga: l’articolo 22, comma 1, del decreto in parola prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.
g) Istruzioni operative e modalità di pagamento: le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”). La predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, appositamente istituito.
h) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate: con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020, laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga.
i) Adempimenti contributivi: si ribadisce che alle integrazioni salariali oggetto della presente circolare (trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale ” COVID-19 nazionale” e cassa integrazione in deroga) non si applica, per le ragioni sopra esposte, il contributo addizionale del D.lgs. n. 148/2015.
j) Rinvio istruzioni contabili: con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni illustrate nella presente circolare.